La contraffazione è penalmente sanzionabile solo se interessa il marchio nella sua funzione distintiva, mentre è ammesso, entro certi limiti, la riproduzione dei marchi con unicamente funzione estetico-descrittiva. Con questo principio di diritto la Quinta penale della Cassazione (47081/11) ha annullato il sequestro del tribunale di Brindisi di tre siti internet che pubblicizzavano e vendevano copri-ruota non originali di affermate case costruttrici di automobili.
Nella lunga motivazione, la corte ripercorre la normativa nazionale (Dlgs 30/2005, articoli 21 e 241) e quella comunitaria (Direttiva 89/104/Cee del 21/12/88, articolo 6), che consentono la concorrenza nel mercato dei ricambi di prodotti complessi (tra gli altri le automobili) per evitare la nascita di monopoli nelle forniture after market.
Secondo i giudici, la funzione dei marchi nei prodotti di ricambio "decorativi" è appunto solo estetico descrittiva, rimanda a un marchio generale (che è quello del prodotto principale) e non può ragionevolmente essere diverso da quello richiamato, a pena di provocare un conflitto di segni sulla stesso prodotto. Resta sottinteso che, per essere legittimo e non in evidente violazione dell'articolo 474 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) il ricambio non originale deve essere pubblicizzato e commercializzato come tale e il prodotto stesso deve riportare al suo interno l' iscrizione del reale produttore (se fosse esterna pregiudicherebbe l'estetica.
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