La Manovra Monti ha anticipato già al 2012 (anziché al 2014) l’introduzione in via sperimentale dell’IMU, l’Imposta Municipale Unica prevista dal Decreto sul federalismo municipale. L’IMU sostituisce l’ICI e, per gli immobili non locati, anche l’Irpef e le relative addizionali. Di recente, sull’IMU è intervenuto anche il Decreto Liberalizzazioni, che ha introdotto un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU rispetto a quelle già previste dalla Manovra Monti.
L’IMU, Imposta Municipale Unica, è stata prevista inizialmente dal Decreto sul federalismo fiscale municipale (D. Lgs. n. 23/2011, artt. 8 e 9), con decorrenza dal 2014. L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare:
l’ICI;
l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Ne consegue che, per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI. Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.
Il Decreto salva – Italia, noto anche come Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), all’art. 13, ha anticipato al 2012 l’ingresso dell’Imu e contemporaneamente ha ripristinato la tassazione dell’abitazione principale (non prevista dal Decreto sul federalismo municipale). L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.
L’aliquota IMU è pari:
quella ordinaria: allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
quella ridotta:
allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%).
La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.
Sull’IMU è recentemente intervenuto anche il Decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24.01.2012), il quale, all’art. 56, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU, prevedendo la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice. Tale riduzione opera:
fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
a condizione che il fabbricato non sia locato;
per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
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