Accade frequentemente che numerosi lavoratori siano costretti ad accettare retribuzioni non corrispondenti al C.C.N.L. applicabile al settore di appartenenza, nonchè a prestare attività lavorativa completamente “in nero” senza una regolare assunzione e senza la prescritta e obbligatoria copertura assicurativo-previdenziale.
In tali circostanze, infatti, giova evidenziare che un rapporto obbligatorio non formalizzato ai sensi di Legge, produce effetti di carattere economico e tributario che interessano entrambe le parti del rapporto de quo: sia, quindi, il datore di lavoro, che pone in essere una condotta antigiuridica, che il lavoratore.
In particolare, mentre il datore di lavoro, oltre a corrispondere una retribuzione ridotta, non sostiene oneri previdenziali ed assistenziali, stante l’assoluto difetto di copertura assicurativa, il lavoratore, invece, (normalmente) non dichiara gli emolumenti percepiti e, pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi, non tiene conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo, del reddito di lavoro dipendente.
Ne consegue, così, che ogniqualvolta il lavoratore, giustamente e legittimamente, reclami l’omesso versamento dei contributi previdenziali, in quanto mai formalmente assunto alle dipendenze dell’impresa ( individuale o collettiva), o, ancora, allorquando reclami anche differenze retributive relative ad un rapporto
di lavoro mai legalmente formalizzato, è doveroso che l’Amministrazione finanziaria, cui la notizia ben può pervenire anche dall’autorità giudiziaria innanzi alla quale pende la causa di lavoro, agisca ai fini del recupero dei tributi non versati, delle sanzioni e degli interessi.
In pratica, le somme effettivamente percepite dal lavoratore mai assunto, in ossequio al principio di cassa, costituiscono reddito tassabile ai fini IRPEF e relative addizionali, tenuto conto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 917/86 che, ad avviso di chi scrive, spettano anche per la fattispecie in parola e a prescindere dalla omessa regolare assunzione.
De iure condito, l’omessa dichiarazione del predetto reddito legittimerebbe il ricorso all’accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del DPR n. 600/73, entro il termine decadenziale ex lege previsto.
La regola de qua, prescrive che “ Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal D. Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218 “.
Con un’interessante sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha definito una questione relativa all’obbligo, o meno, per il lavoratore, di dichiarare gli emolumenti percepiti dal datore di lavoro e relativi ad un rapporto giuridico mai formalizzato.
E’possibile, pertanto, sostenere che è irrilevante ai fini fiscali che il lavoratore non sia mai stato formalmente inserito nell’organico aziendale, mentre è sufficiente, ai fini della debenza del tributo diretto, che il medesimo abbia prestato attività lavorativa percependo somme di denaro o ricevendo beni in natura, quale controprestazione eseguita dal datore di lavoro, afferente ad una relazione sinallagmatica.
L’imposizione diretta, infatti, al fine che qui interessa, prescinde dalla valida instaurazione di un rapporto di lavoro: ciò che rileva, invece, ai sensi dell’art. 1 del T.U.I.R., è il “ ….. possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 “.
A ciò deve aggiungersi che la qualità di sostituto d’imposta del datore di lavoro non libera il lavoratore dagli atti adempitivi dettati dalla disciplina fiscale, primo fra tutti il versamento dell’imposta principale ed accessoria ( addizionali) dovute in ragione del reddito prodotto.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con sentenza n. 9867 del 5/05/2011 ( Presid. D’Alonzo, Rel. Merone ) ha statuito, con un interessante percorso ermeneutico
ed argomentativo ampiamente condiviso da chi scrive, che “ Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio ( anche in considerazione del fatto che non sono state prospettate valide ed argomentate tesi alternative), in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente “.
Sempre con l’anzidetta decisione, il Giudice di legittimità ha statuito che il lavoratore “ …. è specificamente gravato dell’obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l’imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo.
Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l’imposta sull’imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso “.
La sentenza in parola, autorevolmente commentata, inserendosi in un ricco e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, costituisce il portato di una corretta interpretazione delle norme costituzionali rilevanti in materia tributaria.
Tutto ciò ben si concilia, in primis, col principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Carta fondamentale.
Con una risalente decisione, la Corte Costituzionale ha definito la capacità contributiva come “ l’idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta “.
Ergo, la capacità contributiva, purchè attuale, reale e concreta, prescinde dalla valida instaurazione del rapporto giuridico sottostante: rileva, invece, il possesso di un reddito costituente il sostrato sul quale si fonda l’obbligazione tributaria.
Ci si domanda, ora, sulla scorta di quali elementi di prova l’Ente impositore può ricostruire il reddito di lavoro dipendente e formulare, legittimamente, la pretesa fiscale.
L’omessa dichiarazione del reddito anzidetto, potrebbe emergere, per esempio, dall’atto introduttivo del processo di lavoro: il lavoratore potrebbe dichiarare di aver prestato attività lavorativa “ in nero “ e di aver percepito retribuzioni inferiori rispetto a quelle alle quali avrebbe avuto diritto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito, infine, “ La sottoscrizione dei documenti di trasporto, le dichiarazioni del collega circa l’esistenza di un rapporto di lavoro “in nero”, la sentenza del giudice di lavoro ancorché non passata in giudicato, l’omessa contestazione degli elementi fattuali, costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante tale da giustificare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato “.
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