Le imprese possono portare in detrazione l’IVA e in deduzione i costi dei veicoli aziendali con le modalità disposte dall’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e nella tabella B dello stesso decreto.
Le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 hanno adeguato i principi che regolano la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi degli automezzi alla normativa UE.
Nella maggioranza dei casi si tratta di una detraibilità IVA al 40%.
In questo caso rientrano infatti «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» e il cui utilizzo non sia esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Può invece detrarre integralmente l’IVA dei veicoli aziendali il soggetto passivo che utilizza il mezzo esclusivamente nell’attività d’impresa o della professione.
Ad esempio agenti e rappresentanti, possono detrarre il 100% dell’IVA, ma devono dimostrare di non utilizzare il proprio mezzo per fini extraziendali e di possederne almeno un altro per tali scopi. Per quanto riguarda invece la deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, questa è limitata all’80%, così come le spese d’impiego.
La determinazione della misura con cui l’IVA può essere portata in detrazione segue le stesse regole: custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale e acquisto di carburanti e lubrificanti.
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