E’ stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012 la Legge 27 gennaio 2012 , n. 3 sulle"Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento."
La legge varata il 27/1/2012 n.3, prevede che il «Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura» consenta l'erogazione di mutui anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione.
Le somme erogate a titolo di mutuo non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' indicate nel piano di investimento presentato che prevede il reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale.
In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.
L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
Viene inoltre previsto con la modifica dell’art. 629 C.P. che chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 aumentati da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorrono circostanze aggravanti.
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