Secondo l’art. 981 e ss. del Codice Civile, la nuda proprietà è la possibilità, vendendo la proprietà dell’immobile, di avere l’usufrutto della propria casa fino alla propria morte. In sostanza, vendere la nuda proprietà della propria casa permette di continuare a viverci. Il proprietario diventa usufruttuario. L’usufrutto non può andare oltre al vita dell’usufruttuario. Tutti i proprietari di una casa, possono venderne la nuda proprietà.
Gli obblighi dell’usufruttuario sono pagare l’IMU, le spese di manutenzione ordinaria della casa e di mantenere la casa con diligenza, senza danneggiarla o modificarla all’insaputa del nudo proprietario, che ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito (artt. 1001-1002 c.c.).
Gli obblighi del nudo proprietario sono invece di sostenere le riparazioni straordinarie (art. 1005 c.c. e segg).
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