L’Agenzia delle Entrate ha approvato la deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.
Il provvedimento stabilisce per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo la possibilità, in deroga alle norme, di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012).
L’operatore dovrà acquisire fotocopia del passaporto dell’acquirente non italiano né europeo ed ottenere una autocertificazione in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
Successivamente, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il commerciante, il tour operator o l’agenzia turistica dovrà versare il contante sul proprio conto corrente, consegnando all’operatore finanziario la fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e la copia della fattura emessa.
Per le operazioni effettuate fra il 2 marzo e il 10 aprile 2012, la comunicazione deve essere inviata entro il 10 aprile 2012. Se la prima operazione è antecedente alla comunicazione va indicata la data di effettuazione dell’operazione invece di quella di sottoscrizione.
Il decreto legge n. 201/2011 in Italia ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, abbassando il totale da 2.500 a 999,99 euro.
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