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Immobili di categoria D: aggiornati i coefficienti

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Il Decreto del 5 aprile 2012, pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2012, aggiorna i coefficienti per la determinazione della base imponibile IMU 2012 degli immobili di imprese non accatastati, che versano l’imposta in base al valore contabile. I fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, calcolano la base imponibile ai fini ex ICI/IMU considerando il c.d. “valore contabile”, determinato utilizzando gli specifici coefficienti ministeriali in relazione all’anno di sostenimento dei costi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto summenzionato ha provveduto ad aggiornare i coefficienti utilizzabili per determinare l’imposta dovuta per il 2012. La base imponibile ai fini IMU, così come previsto per l’ICI dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, è determinata:
  • per i fabbricati iscritti in Catasto moltiplicando la rendita catastale rivalutata per uno specifico coefficiente (“valore catastale”).
  • per i fabbricati classificabili come “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, moltiplicando il valore di bilancio per specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito Decreto Ministeriale (“valore contabile”);
  • per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, con riferimento alla c.d. “rendita proposta”.
Per gli immobili della seconda categoria, non iscritti in catasto e posseduti da imprese che li contabilizzano distintamente, la base imponibile IMU è determinata applicando specifici coefficienti ai valori iscritti in bilancio o nel libro dei beni ammortizzabili, al lordo del relativo fondo di ammortamento. I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l’anno 2012 = 1,03;  per l’anno 2009 = 1,10; per l’anno 2006 = 1,21;  per l’anno 2003 = 1,36; per l’anno 2000 = 1,49;  per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno 1994 = 1,73;  per l’anno 1991 = 1,81; per l’anno 1988 = 2,07;  per l’anno 1985 = 2,59; per l’anno 2011 = 1,07;  per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2005 = 1,25;  per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 1999 = 1,52;  per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1993 = 1,76;  per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1987 = 2,25;  per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 2010 = 1,09;  per l’anno 2007 = 1,18; per l’anno 2004 = 1,32;  per l’anno 2001 = 1,45; per l’anno 1998 = 1,54;  per l’anno 1995 = 1,68; per l’anno 1992 = 1,78;  per l’anno 1989 = 1,99; per l’anno 1986 = 2,42;  per l’anno 1983 = 2,94; per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

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