Tra gli emendamenti presentati nella giornata di lunedì 16 aprile scorso in Commissione Finanze alla Camera, si evidenzia la proroga del termine previsto per il versamento del bollo sulle attività scudate.
L’articolo 19 della manovra Salva Italia, il D.L. n. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto il pagamento dell’imposta di bollo sui capitali scudati, nella misura del 10 per mille nel 2011, del 13,5 per mille nel 2012 e a regime del 4 per mille nel 2013 e anni a seguire.
Il primo versamento era fissato al 16 febbraio, termine che è stato prorogato al 16 maggio con un comunicato del Mef, venendo incontro alle difficoltà segnalate dagli intermediari finanziari, i soggetti tenuti a eseguire le operazioni relative al versamento del bollo.
Ora l’emendamento presentato prevede un ulteriore slittamento del termine per il versamento di tale imposta sulle attività scudate dal 16 maggio al 16 luglio. In realtà, verrebbero assecondate le pretese degli intermediari finanziari che da molto tempo chiedono al Governo la proroga del termine di versamento del bollo proprio a luglio.
Ma le novità per l’imposta sulle attività scudate, introdotta dalla manovra Salva Italia, non terminano qui. Si prevede che l’imposta di bollo in questione, nella misura straordinaria dell’1%, dovrà essere versata per il solo anno 2011, se prima del 6 dicembre 2011, ci sono stati prelievi o dismissioni. Se infatti questi decida di rinunciare alla segretazione del suo conto, ad esempio a giugno 2012, paga l’imposta solo per i primi 6 mesi del 2012. Si applica in sostanza il criterio del pro- rata temporis.
Maggiori poteri di rivalsa in capo agli intermediari finanziari nei confronti dei contribuenti. Se il conto scudato infatti è stato poi estinto, gli intermediari possono riscuotere la provvista direttamente dagli altri conti intestati allo stesso soggetto.
Si segnalano anche novità per quanto riguarda la patrimoniale sugli aeromobili. Viene infatti ridotta l’imposta erariale sui velivoli e sugli elicotteri che hanno un peso inferiore a 6 tonnellate.
A fronte di questa riduzione però si introdurrebbe la tassa di imbarco sugli aerotaxi, i charter a disposizione di quei soggetti che intendano spostarsi in volo. Si pensa a introdurre una tassa d’imbarco su essi, di 100 euro o 200, rapportati alla lunghezza delle tratte, rispettivamente inferiore o superiore a 1.500 chilometri.
Per chi deve raggiungere le isole minori, prende piede anche l’idea di introdurre un tributo ad hoc sugli imbarchi con traghetti o aliscafi, in sostituzione della tassa di soggiorno prevista dal federalismo municipale.
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