In caso di rivalutazione di una partecipazione (ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12 luglio 2011, n. 23) la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Inoltre questa può essere redatta anche successivamente alla cessione della partecipazione, ancorché entro il 30.6.2012, qualora il contribuente determini l’imposta sostitutiva dovuta in sede di mod. UNICO. Al contrario, la stessa deve invece essere predisposta antecedentemente alla cessione se il contribuente opta per l’applicazione dell’imposta sostitutiva tramite un intermediario.
Un passaggio fondamentale della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni (e dei terreni) è la perizia di stima che, nel caso dei valori mobiliari, va eseguita da un soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, all'elenco dei revisori legali dei conti oppure un perito iscritto all'apposito elenco tenuto presso la Camera di Commercio.
Se il committente della stima è la stessa società valutata, il costo della perizia sarà deducibile dalla società medesima in cinque quote costanti annuali, mentre se il committente è il singolo socio il costo della perizia incrementerà il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazioni. Al riguardo la C.M. 47/E/2011 afferma che il valore del bene rivalutato non potrà essere incrementato da alcun altro onere inerente, ma tale affermazione dovrebbe intendersi riferita a oneri già sostenuti alla data del 1° luglio 2011, mentre non dovrebbe esservi alcun dubbio che oneri sostenuti successivamente possano incrementare il costo della partecipazione.
Un altro passaggio significativo della C.M. 47/E/2011 attiene al fatto che la stima deve riguardare l'intero patrimonio sociale, dal che consegue che il valore della singola partecipazione viene determinato direttamente ed esclusivamente in proporzione alla percentuale detenuta delle quote sociali. Tale passaggio esclude che possano essere stimati dal perito plusvalori inerenti a premi di maggioranza o, al contrario, che il valore della partecipazione possa essere deprezzato a causa del suo essere di minoranza.
La perizia va asseverata presso la cancelleria del tribunale o presso gli uffici del giudice di pace o presso un notaio entro la data del 30 giugno 2012. Tale adempimento non deve necessariamente essere antecedente la cessione della partecipazione, se essa è detenuta in regime della dichiarazione, mentre è richiesto che l'asseverazione debba precedere la cessione della quota se essa è detenuta in regime di risparmio amministrato.
La C.M. 47/E/2011 conferma una diversa interpretazione nel caso della perizia di stima sui terreni, che invece va asseverata prima di vendere il terreno stesso, anche se sul punto si registra il diverso orientamento giurisprudenziale della Ctr Piemonte che, con sentenza 87/2010, ha statuito che la perizia può essere asseverata anche successivamente alla cessione del bene. Anche nel caso dei terreni la perizia incrementa il valore del bene ai fini di successive cessioni e va conservata dal contribuente, poiché essa potrà essere richiesta in visione dall'Amministrazione finanziaria.
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