Le riclassifiche tra riserve della stessa natura (esempio di utili o di capitali) non devono essere evidenziate tra gli incrementi e i decrementi del prospetto presente in Unico SC, in quanto non danno utilità informativa. Anzi potrebbero essere fuorvianti dato che la finalità del prospetto è quella di monitorare la struttura del patrimonio netto (così come riclassificato agli effetti fiscali) al fine della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. Questo è quello che sostiene il Cndcec con lo studio pubblicato il 20.04.2011.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con lo studio “Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve” ha analizzato tutte le problematiche di carattere fiscale contabile e civilistico riguardante la distribuzioni degli utili. Tra i temi trattati figura anche la compilazione del “Prospetto del capitale e delle riserve” presente in Unico SC.
Tale prospetto viene utilizzato per monitorare la struttura del patrimonio netto così come risulta riclassificata ai fini fiscali e consentire quindi una corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento tributario (sia in capo ai soci, sia in capo alla società) derivante dalla distribuzione (o dall’utilizzo per altre finalità) del capitale e delle riserve di patrimonio netto. Detto prospetto, infatti, evidenzia l’evoluzione (dal 1.1 al 31.12 del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione) delle poste di patrimonio netto secondo una classificazione fiscale per massa, cioè raggruppando le poste di natura fiscale omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.
A tal fine il contribuente deve riportare nel prospetto in esame i valori relativi alle riserve indicando gli stessi con il criterio “per massa”, vale a dire raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. Nella colonna “Saldo iniziale” va indicato l’importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, “Incrementi” e “Decrementi”, vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell’esercizio; nella colonna “Saldo finale”, va indicato l’importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza (“Saldo iniziale”) del prospetto della successiva dichiarazione.
Al riguardo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nello studio pubblicato ha affermato che è opportuno che le riclassifiche tra riserve della stessa natura (esempio di utili o di capitali) non vengano evidenziate tra gli incrementi e i decrementi, in quanto non danno utilità informativa. Anzi potrebbero essere fuorvianti, dato che la finalità del prospetto è quella di monitorare la struttura del patrimonio netto (così come riclassificato agli effetti fiscali) al fine della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve. Diversamente, quando trattasi di riclassifiche “sostanziali”, come nel caso di utilizzo di riserve per ricostituire le riserve in sospensione d’imposta delle società incorporate (fusione) o della società scissa (scissione), occorre sicuramente che esse siano riportate.
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