Le Cooperative con finalità mutualistiche, e i loro Consorzi, perdono i benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, se omettono di presentare la dichiarazione e il bilancio annuale. A nulla valendo la presentazione in ritardo del bilancio di esercizio.
E’ quanto si evince dalla sentenza numero 5848 della Corte di Cassazione, pubblicata il 13 aprile 2012.
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, a conferma delle statuizione di primo grado, annullava l’accertamento a carico di una Cooperativa. Questa aveva infatti impugnato l’avviso relativo a IRPEG e IRAP, per l’anno 1999, emesso dall’Agenzia delle Entrate, in forza dell’omessa presentazione di Unico 2000 e del bilancio annuale, nonché del ritardo nel rinnovo delle cariche sociali.
Ebbene, per la Commissione Regionale, le suddette omissioni, di per se stesse, non escludevano le agevolazioni fiscali connesse al possesso dei requisiti di mutualità previsti dall’art. 14 D.P.R. 601/73, poiché la cooperativa aveva provveduto a sanare la posizione con il Fisco, presentando, pur se in ritardo, il bilancio di esercizio. Avverso la decisione della C.T.R., l’Ufficio ricorreva in Cassazione.
Investita della questione, la Sezione Tributaria Civile, al termine di un’interessante sentenza, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che, ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie in rassegna, in base all’art. 3 della Legge 28/1999 - sia nel testo originario, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che in quello novellato dal D.Lgs. 220/02 - occorre “il concorso del dato formale, costituito dall’esistenza di previsioni statutarie relative alla devoluzione a fondi mutualistici di quote del patrimonio residuato dalla liquidazione e degli utili netti, e di quello fattuale, costituito dall’osservanza in concreto delle previsioni medesime”. Ciò chiarito, la Corte ha smentito il Giudice d’appello, affermando che “la presentazione tardiva del bilancio d'esercizio presso le camere di commercio non è idonea né a ‘sanare’ l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto tale efficacia non le è riconnessa da nessuna disposizione di legge, né a limitare o escludere il potere dell'Ufficio di procedere, in tale ipotesi, alla determinazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 41 del dPR n. 600 del 1973”.
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