I contribuenti che aderiscono al regime dei minimi non sono esenti da accertamenti fiscali quando ci sono scostamenti fiscali da Spesometro e Redditometro.
Chi aderisce al nuovo regime dei minimi, oltre all’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 5% dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, dell’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, del registro dei beni ammortizzabili e degli adempimenti Iva è esonerato anche dall’applicazione degli Studi di settore.
Imprese e professionisti che dal 2012 non potranno più utilizzare il regime dei minimi e che sono confluiti nel regime degli ex minimi ne saranno, invece, soggetti. Per questi, l’adeguamento ai ricavi o compensi non viene considerato ai fini del limite dei 30.000 euro invalicabile per l’accesso.
I contribuenti minimi sono soggetti a verifica sulla fedele dichiarazione dei requisiti e delle condizioni necessarie all’accesso e alla permanenza all’interno del regime. Per i contribuenti che non rispettano i requisiti sono previste specifiche sanzioni.
Altre sanzioni sono previste in caso di violazioni consistenti nella mancata certificazione dei corrispettivi o nel caso di violazione dell’obbligo di numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché per tutte le violazioni tributarie per le quali è consentito il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso a condizione che le stesse violazioni non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di controllo di cui gli autori delle violazioni abbiano avuto formale conoscenza.
Uno dei principali rischi di accertamento riguarda il superamento della soglia di 30.000 euro dei ricavi e compensi. Tale ipotesi, infatti, determina l’uscita dal regime a decorrere dall’anno successivo.
In merito a ciò qualora, in caso di accertamento, il contribuente risulti aver superato il limite dei 30.000 euro, l’anno in cui il contribuente viene considerato fuoriuscito dal regime è quello accertato e non quello in cui si definisce l’accertamento. Questo vuol dire che se nell’anno n+3 viene definito un accertamento relativo all’anno n, la perdita dell’agevolazione si sarà realizzata a partire dall’anno n+1.
Differente è invece il caso in cui si accertano redditi superiori al 50% del limite imposto (ossia 45.000 euro). In tal caso, infatti, la norma stabilisce l’uscita immediata dal regime.
Questo vuol dire che il contribuente sarà soggetto al recupero dell’imposta e dell’Iva relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare. Si dovrà, quindi, scorporare l’Imposta sul Valore Aggiunto da ogni operazione.
Resta salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
Il ritorno alla tassazione ordinaria dà origine a inevitabili conseguenze. Per cominciare l’imposizione avviene ad aliquote progressive, il reddito sarà inevitabilmente più elevato poiché all’interno del regime dei minimi è possibile spesare tutto per intero, non sarà più possibile incamerare l’Iva e, come visto, occorrerà adeguarsi agli Studi di settore.
Quando un contribuente viene segnalato all’Amministrazione Finanziaria a causa di scostamenti del Redditometro o dello Spesometro, in tale caso è bene precisare che l’eventuale maggiore reddito attribuito da tale accertamento sintetico non può essere interpretato come maggiori ricavi o compensi. Questo vuol dire che il contribuente non potrà fuoriuscire dal regime a seguito di adeguamento ai risultati del Redditometro e dello Spesometro neppure se i ricavi o i compensi presunti superano la soglia dei 30.000 euro o dei 45.000 euro.
La maggiore capacità reddituale attribuita al contribuente metterà in allerta il Fisco che potrebbe svolgere ulteriori indagini sul contribuente stesso.
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