L’agente della riscossione è tenuto a inviare al contribuente/debitore una missiva per informarlo di aver preso in carico “ordinario” le somme da riscuotere, inoltre, in caso di decadenza dalla rateazione di somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale o qualora l'atto impugnato sia divenuto definitivo, gli atti di recupero emessi dall'Agenzia delle Entrate potranno far scattare la riscossione coattiva senza l’emissione della cartella.
Sono queste le due novità più significative contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, sulle semplificazioni tributarie, recentemente convertito in legge, riguardanti la disciplina dell’accertamento esecutivo.
Come noto, il 1° ottobre 2011 è entrato in vigore l’accertamento esecutivo, ex art. 29, D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e succ. mod., ovvero il nuovo e più celere meccanismo di riscossione dei tributi che cumula l’avviso e la cartella. L’istituto in questione trova applicazione con riguardo degli avvisi emessi dalle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento d’irrogazione di sanzioni, relativi ai periodi d’imposta in corsa alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. I nuovi provvedimenti cc.dd. impoesattivi acquisiscono la valenza di titolo esecutivo, decorsi 60 giorni senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere, e recano l’avvertimento che, trascorsi ulteriori 30 giorni, in deroga alle disposizioni in materia d’iscrizione a ruolo, l’Agenzia provvederà a trasmettere gli atti direttamente ad Equitalia anche, e soprattutto, ai fini dell’espropriazione forzata sui beni del debitore.
L’obbligo d’informativa al contribuente è contemplato nell’art. 8, comma 12, del provvedimento in esame, e si ritiene soddisfatto dall’invio di una “raccomandata semplice” spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto “impoesattivo”. L’informativa si limita alla mera circostanza dell’affidamento in carico degli atti e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale degli stessi.
Comma 12 bis del medesimo articolo 8, prevede che nell’accertamento esecutivo l’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni, pena la trasmissione degli atti nei successivi trenta giorni direttamente in carico all’Agente per la riscossione, deve essere contenuta anche:
- negli atti relativi a somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione del quantum risultante da conciliazione giudiziale ex art. 48, comma 3-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (debito residuo e sanzioni);
- negli atti emessi per il recupero di somme dovute a seguito di accertamenti impugnati e divenuti definitivi (per esempio, laddove il contribuente soccombente in primo rinunci all’appello, o ancora in caso di soccombenza parziale e rideterminazione della pretesa).
Hai trovato interessante l’articolo “Accertamento esecutivo”?
Nelle diverse sezioni del portale, puoi trovare news ed approfondimenti per comprendere meglio il contesto in cui viviamo.
Fisco e finanza, economia, lavoro ed attualità: come nel caso della categoria Fisco e Tasse seleziona quella di tuo interesse e non perdere gli articoli che abbiamo selezionato per te, scoprili subito.
Buona lettura!
Provenienza della fotografia freepik
Le fotografie appartengono ai rispettivi proprietari. La rete di clo: il portale delle aziende italiane non rivendica alcuna paternità e proprietà ad esclusione di dove esplicitata.
Vi invitiamo a contattarci per richiederne la rimozione qualora autori..