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Nucleo familiare

Il testo del comma 5, dell’art. 38 all’interno del DPR 600/73, che norma lo strumento del redditometro, afferma che l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente (persona fisica) tenendo conto “anche” dei seguenti 2 parametri di riferimento:
  • il nucleo familiare;
  • l’area territoriale.
Il Redditest, software per la ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche (pubblicato solo in via sperimentale a ottobre 2011 e che verrà reso definitivo a giugno 2012) richiede proprio nella prima pagina di compilazione la selezione di una delle seguenti voci che caratterizza la situazione del contribuente:
  1. persona sola con meno di 35 anni;
  2. coppia senza figli con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari;
  3. persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni;
  4. coppia con età compresa tra 35 e 64 anni, senza figli e/o altri familiari;
  5. persona sola con 65 anni o più;
  6. coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari;
  7. coppia con un figlio;
  8. coppia con due figli;
  9. coppia con tre o più figli;
  10. monogenitore;
  11. altre tipologie.
Si tratta di 11 tipologie di cluster che apparentemente sembrano banali, ma che a ben vedere nascondono tutta una serie di casistiche particolari, legate all’evoluzione sociale della nostra collettività. Diventa a questo punto interessante cercare di fornire una definizione di “nucleo familiare”, che sia rilevante per la compilazione del nuovo Redditest. L’Agenzia delle Entrate, in sede di pubblicazione del summenzionato software, ha definito il concetto di famiglia, intendendolo slegato dal criterio fiscale. Come vanno, dunque, inseriti i dati relativi alla situazione familiare dei contribuenti che si troveranno a doverlo compilare? Il concetto di coppia va inteso come tale anche se i coniugi non sono legati da matrimonio civile o religioso:
  • due coniugi (non separati/divorziati) che hanno domicilio diverso sono comunque da classificare nella categoria delle “coppie” ;
  • il cosiddetto “nucleo familiare ricostituito” (formato dopo lo scioglimento, per vedovanza, separazione o divorzio, di una precedente unione coniugale di almeno uno dei due partner), deve essere considerata “coppia”.
Il concetto di nucleo familiare: un figlio non a carico ma convivente con i genitori, se non sposato, fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori; un figlio sposato che convive con i genitori costituisce un unico nucleo famigliare con i genitori e va collocato nel gruppo “Altre tipologie”. Il concetto di monogenitore (unico genitore che convive con il figlio):
  • genitore (vedovo/separato) che convive con figlio non sposato è da considerare nel gruppo “Monogenitore”;
  • genitore (vedovo/separato) che convive con figlio separato è da considerare nel gruppo “Monogenitore”.
La categoria “Altre tipologie”:
  • due sorelle (di cui una celibe e una separata/vedova) che convivono con figlio non sposato di una di loro, sono da considerare nel gruppo “Altre tipologie”.
Il concetto di età:
  • nell’individuazione del gruppo di appartenenza in base all’età (es.: coppia con meno di 35 anni) si deve fare riferimento all’età media tra i due coniugi.

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