Il D.L. fiscale è stato convertito nella Legge n. 44/2012 e porta con sé numerose novità. Tra queste si segnala l’introduzione della c.d. imposta di sbarco.
La disposizione di riferimento nel decreto legge n. 16 del 2012 che ha ottenuto la conversione in legge è collocata all’articolo 4 comma 2 bis che aggiunge, al decreto sul federalismo fiscale municipale, il D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, all’articolo 4, il comma 3 bis.
In esso si prevede che i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori, possono istituire con apposito regolamento, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco.
Tale imposta si applica fino a un massimo di 1,50 euro, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.
Responsabile del pagamento dell’imposta è la stessa compagnia di navigazione, che ha diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La compagnia in questione è inoltre responsabile della presentazione della dichiarazione e degli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale di istituzione della tassa di sbarco.
In caso di omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile d’imposta, si applica una sanzione amministrativa variabile tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto.
In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica invece una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
L’imposta di sbarco non è dovuta dai soggetti residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai soggetti che risultino aver pagato l’Imu e che sono parificati ai residenti.
Il regolamento comunale con cui si prevede l’istituzione della tassa in questione, deve stabilire le modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Da ultimo, nel comma 3 bis dell’articolo 4 del decreto sul federalismo municipale, così come aggiunto dal D.L. fiscale che ha ottenuto la conversione definitiva in Legge, si prevede che il gettito di questa imposta di sbarco sia destinato al finanziamento di interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
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