Il bilancio di esercizio è il documento con il quale viene rappresentata l’attività della società. E' lo strumento mediante il quale è possibile monitorare l’andamento della società permettendo di individuare il valore patrimoniale alla conclusione di ogni esercizio sociale, rappresentando sia la situazione finanziaria (debitoria e creditoria), sia il risultato economico.
Con riferimento alla stesura del bilancio di esercizio, le disposizioni del codice civile prevedono la possibilità di utilizzare due diversi schemi di bilancio, uno cosiddetto ordinario e un altro “abbreviato”. Il bilancio in forma abbreviata è disciplinato dall’articolo 2435-bis del codice civile e si può affermare che esso rappresenta una versione semplificata del modello ordinario previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Tale tipologia di bilancio è destinata alle aziende di minori dimensioni, prevedendo infatti una notevole riduzione del contenuto informativo. La sua costituzione è dovuta alla necessità di differenziare il grado di trasparenza e d’informazione del bilancio in relazione al ruolo e al contesto in cui opera l’azienda.
La redazione del bilancio abbreviato è da notare che non costituisce un obbligo, ma una facoltà di chi lo redige. Tale facoltà si può esercitare quando l’azienda nel primo esercizio, (con riferimento alla costituzione) o successivamente per due esercizi consecutivi non supera i limiti stabiliti dall’articolo 2435-bis. Ricordiamo che sono escluse dalla facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata le aziende che anche se di piccole dimensioni, abbiano emesso titoli negoziati sul mercato regolamentato e sono soggette alla disciplina dei bilanci IAS/IFRS.
Il limiti da rispettare sono limiti dimensionali, i quali sono revisionati ogni cinque anni e si riferiscono all’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, al totale dell’attivo dello stato patrimoniale e al numero medio dei dipendenti nell’esercizio. I limiti dimensionali sono: 8.800.000 euro per i ricavi di vendita e delle prestazioni, 4.400.000 euro per il totale dell’attivo, 50 euro per i dipendenti in media. Qualora l’azienda superi per due anni consecutivi due dei suddetti limiti, non può redigere il bilancio abbreviato. Conseguentemente l’obbligo di redigere il bilancio ordinario scatta dal secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti sopra indicati.
Sulla terminazione dei parametri dimensionali, con riferimento al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, occorre aver riguardo al totale, dunque alla somma delle voci A, B, C e D dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. al netto delle poste rettificative. Per i ricavi delle vendite e delle prestazioni, bisogna far riferimento alla voce A1 dello schema del conto economico, e per il limite dei dipendenti occupati nell'esercizio bisognerà calcolare una semplice media giornaliera.
La redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata, come visto non è un obbligo, ma una facoltà, e quando vi sono le condizioni per adottare lo schema abbreviato chi redige il bilancio, ha la possibilità di redigere il bilancio in forma ordinaria o, in alternativa, beneficiare anche parzialmente delle semplificazioni espressamente stabilite per il bilancio in forma abbreviata venendosi a configurare così uno schema “misto” di bilancio.
In particolare. la società può, ad esempio, redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata, e inserire alcune informazioni nella nota integrativa che, secondo l’art. 2435-bis del codice civile, potrebbero validamente essere tralasciate. Si ritiene in questo caso segnalare che ai fini della trasmissione nel formato XBRL l’adozione di uno schema “misto” non risulta compatibile con quanto previsto dalla vigente tassonomia necessaria per l’invio del bilancio e in questo caso l’adozione di uno schema misto comporterebbe un doppio deposito (XBRL - PDF/A).
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