Dopo l’approvazione del bilancio, vi è l’obbligo del suo deposito presso la Camera di Commercio competente, nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno, e con la particolarità che la maggior parte delle società di capitali, devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico nel formato XBRL. Il deposito del bilancio d’esercizio è escluso dalla modalità di presentazione con la comunicazione unica, si dovrà pertanto utilizzare il software predisposto dalla Camera di Commercio. Il prospetto contabile dovrà essere depositato in formato XBRL, e tutti gli altri documenti allegati alla pratica di deposito (Nota Integrativa, verbale dell’assemblea di approvazione, relazione sulla gestione, ecc.) dovranno essere convertiti in formato PDF/A.
Tutte le società di capitali (SRL ed SPA) hanno l’obbligo di approvare i loro bilanci relativi all’anno precedente, e successivamente depositarli presso la Camera di Commercio (CCIAA) di competenza. Sono ad esempio obbligati a depositare il bilancio in formato XBRL, le società che depositano un bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/9, i consorzi cofidi, ai sensi dell’art.13 c. 35 Legge 326/03 i consorzi di Enti Locali e Aziende speciali, ai sensi dell’art.31 del T.U. 267 del 2000, i Consorzi con attività esterna, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c. Sono esonerate a depositare il bilancio in formato XBRL le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.
Tenuti al deposito del bilancio sono gli amministratori della società, i professionisti incaricati (Commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Ordine) oppure un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000.
Per quanto riguarda i termini ordinari di deposito presso il registro delle imprese, il bilancio di esercizio deve essere presentato entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Per gli amministratori che omettono di depositare il bilancio, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. L’art. 2630 del codice civile, riformulato dalla Legge n. 180 del 11 novembre 2011 (articolo 9, comma 5), ha modificato gli importi delle sanzioni pecuniarie. Viene prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 1032,00 euro per le omesse denunce comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio. L’articolo 2630 del codice civile, adeguandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, introduce una importante novità in materia, prevedendo che nella ipotesi di omesso deposito del bilancio, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
Gli amministratori che omettono di presentare il bilancio alla Camera di Commercio concorrono tutti in una violazione amministrativa, ciascuno è soggetto alla sanzione prevista, pertanto a tutti gli amministratori, ma anche ai liquidatori di società che omettono di depositare il bilancio nei termini prescritti (entro 30 giorni dal verbale di approvazione), verrà applicata la sanzione amministrativa. E dunque in caso di deposito effettuato entro 30 gg dalla scadenza, l’importo del pagamento liberatorio sarà pari a Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito, mentre, in caso di deposito effettuato oltre 30 gg successivi alla scadenza, l’importo del versamento sarà pari a Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.
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