Le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici, gite ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo entrano nell’elenco di quelle per le quali è previsto l’esonero dall’emissione della fattura, a meno che il cliente non ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 22 del D.p.r. n. 633/1972.
L’art. 21 del D.p.r. 633/72 prevede l’obbligo di emissione della fattura per ogni operazione effettuata. Un’estesa deroga a tale prescrizione è contenuta nell’art. 22 che per alcune categorie di contribuenti (principalmente commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, servizi prestati da imprese in locali aperti al pubblico o in forma ambulante ecc.) subordina l’obbligo di emissione della fattura alla specifica richiesta di rilascio da parte del cliente. Tale richiesta deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (si ricorda che gli imprenditori che acquistano beni oggetto dell’attività propria della loro impresa sono sempre obbligati a chiedere la fattura).
Il decreto semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) in sede di conversione nella Legge 44/2012 ha previsto che l’esonero stabilito dall’art. 22 del D.p.r. 633/72 si applica anche per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo. In sostanza le agenzie di viaggio non saranno più tenute all'emissione della fattura per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.
Come noto per esigenze di cautela fiscale e di controllo delle operazioni eseguite sono stati introdotti particolari strumenti idonei a certificare le operazioni poste in essere dai contribuenti non obbligati all’emissione della fattura: questi sono la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. Al riguardo si ricorda che l’art. 12 L. 30.12.1191 n. 413 stabilì l’obbligo generalizzato di certificazione a mezzo di scontrino o di ricevuta, di tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per cui non è obbligatoria l’emissione di fattura fatte salve le esclusioni previste da specifiche disposizioni normative quali il D.p.r. 696/1996.
Visto l’esonero dall'obbligo di fatturazione previsto per le agenzie di viaggio dal Decreto semplificazioni si dovrebbe generare automaticamente l’obbligo alternativo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, ai sensi del D.p.r. n. 696/1996, non essendo le predette operazioni riconducibili ad alcuna delle previsioni di dispensa dal rilascio della certificazione contenute nell'art. 2 dello stesso D.p.r.
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