L’Agenzia delle Dogane con un comunicato è intervenuta sull’utilizzo nella UE di autoveicoli immatricolati in Svizzera da parte di soggetti residenti in Italia, cercando di chiarire l’argomento per consentire agli interessati il rispetto delle disposizioni della norma.
Il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del Regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, e dagli articoli 558/561 del Regolamento (CEE) n. 2454/93, che prevedono l´esonero totale dai dazi all’importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità, a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio e da essa guidato.
Gli articoli 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) 2454/93 citato disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio dell’UE, possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi. Ai sensi di tale normativa, viene consentito il transito ai valichi di persone con residenza nella UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi (es. Svizzera), in esonero totale dal pagamento dei dazi all’importazione, in tre casi: in caso di uso a titolo occasionale e di emergenza, in caso di locazione, e in caso di utilizzo sistematico per motivi di lavoro di altri autoveicoli immatricolati all’estero.
La fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; in questo caso non è necessaria nessuna contestazione, ma devono sussistere effettivamente e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo.
Per quanto concerne la locazione il contratto deve essere stipulato con l’azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE. L’utilizzo del mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso.
A seguito della presentazione di una formale istanza, viene concesso un esonero per un biennio. L’stanza può essere presentata dall’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera) anche tramite e-mail, e va presentata all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo.
L’utilizzo senza l’autorizzazione doganale da parte di un residente in Italia di un auto immatricolata in Paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando sin dall’atto d’ ingresso nel territorio UE, l’applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e IVA) e la confisca del mezzo stesso.
Gli uffici delle dogane interessate, indicati anche sul sito www.agenziadogane.gov.it, a cui rivolgersi per ogni informazione al riguardo:
- Ufficio delle Dogane di Como, Via Regina Teodolinda, 2 22100 Como Tel. 0039 031/264291 E-mail: dogane.como@agenziadogane.it
- Ufficio delle Dogane di Tirano, Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (So) Tel. 0039 0342/701198 E-mail: dogane.tirano@agenziadogane.it
- Ufficio delle Dogane di Varese, Via Dalmazia, 56 21100 Varese Tel. 0039 0332/331336 E-mail: dogane.varese@agenziadogane.it
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