Il 14 Maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 il D.L. n. 57 del 12 maggio 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese". In particolare, è stata prorogata l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le microimprese fino al 31 dicembre 2012. Mentre restano confermate le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale fino all’emanazione degli appositi decreti attuativi. Il provvedimento è entrato in vigore il 14 maggio 2012.
Dal testo del D.L. è possibile leggere: l’emanazione delle suddette disposizioni si sono rese necessarie per colmare il vuoto normativo scaturente dall’abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall’art. 3, c. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, e dall’espressa esclusione dell’applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del predetto D.Lgs., come quello sui luoghi di lavoro. Anche perché vi era il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall’impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal D.Lgs. n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori. Inoltre, si vuole evitare nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
Dunque, la novità per le microimprese, che occupano fino a 10 dipendenti, è quella di produrre l’autocertificazione della valutazione dei rischi non oltre il 31 dicembre 2012. Restano immutate invece le disposizioni attuative in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 626/1994 fino all’emanazione degli appositi decreti attuativi.
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