Nella Circolare n. 19 del 1° giugno 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo a questioni relative all'Irpef.
La prima parte della Circolare riguarda le risposte ai quesiti in materia di detrazione d'imposta del 36 % prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo. Sono trattate, tra le altre, le questioni della soppressione dell'obbligo di preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara e dell'obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011; dell'esibizione della documentazione per lavori effettuati su parti comuni di edifici residenziali; della fruizione della detrazione in caso di vendita dell'immobile.
La seconda parte della Circolare è destinata alle risposte ai quesiti in materia di detrazioni per spese sanitarie.
In tale sede, è, ad esempio, riconosciuto che possono essere portate in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici, anche quando l'acquisto è effettuato in erboristeria. Inoltre, è affermato che possono essere ammesse alla detrazione d'imposta le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nell'articolo 3 del Decreto ministeriale del 29 marzo 2001 (professioni sanitarie riabilitative), anche in assenza di una specifica prescrizione medica. Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria eseguita.
Ancora, secondo quanto precisato nella Circolare del 1° giugno 2012, la spesa per l'iscrizione alla palestra non può essere qualificata quale spesa sanitaria ai fini della detrazione, anche se accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria.
La spesa sostenuta per l'acquisto di una macchina per ultrasuoni potrà essere oggetto di detrazione qualora dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico acquistato e qualora il contribuente sia in grado di provare che il dispositivo medico in questione è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alla normativa europea (generalmente, è inserita dal venditore una specifica dicitura nello scontrino o nella fattura).
La terza parte della Circolare dell'Agenzia delle Entrate riguarda le questioni poste all'attenzione dell'Agenzia medesima in materia di agevolazioni fiscali in favore dei disabili. In questo ambito, è stato, ad esempio, chiarito che le spese sostenute per familiari portatori di handicap per la frequenza di corsi di ippoterapia e di musicoterapia finalizzati alla riabilitazione possono essere ammesse in deduzione qualora un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia e qualora siano eseguite in centri specializzati, direttamente da personale medico o sanitario specializzato o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
La quarta parte è dedicata ai quesiti, ed alle relative risposte, in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
Infine, la quinta parte della Circolare riguarda le domande e le risposte relative ad altre questioni, come quella della detrazione degli oneri pagati in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale o della deducibilità ai fini dell'Irpef dei contributi previdenziali versati attraverso i cosiddetti "voucher" per prestazioni di lavoro domestico.
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