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Cartella sanitaria: contenuti e modalità di invio

Dal prossimo 25 agosto cambiano i contenuti e le modalità d’invio della cartella sanitaria e di rischio. Infatti, i dati vanno tenuti sia su supporto cartaceo che informatico; mentre il medico competente è obbligato a istituire, aggiornare e custodire sotto la sua responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. In particolare, il medico competente deve utilizzare il modello previsto dall’allegato 3A del D.Lgs. 106/2009 che, rispetto a quello contenuto nel T.U. sicurezza (81/2008), non prevede più la firma del datore di lavoro sul frontespizio. Le novità sono contenute nel decreto del 9 luglio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2012. Tuttavia, per un anno vigerà un periodo transitorio che sposta la scadenza del termine della prima trasmissione dei dati (relativi al 2012) dal 31 marzo (termine ordinatorio) al 30 giugno 2013, sospendendo altresì la sanzione a carico dei medici inadempienti (da € 1.000 a € 4.000). Tra i compiti previsti a carico del medico competente, il T.U. sicurezza obbliga: a istituire, aggiornare e custodire sotto la sua responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, a trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria. Nel dettaglio la cartella sanitaria: deve riportare i fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto e i livelli espositivi; deve recare la firma del lavoratore in occasione della visita medica e all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (che deve essere anche consegnato all’interessato); va conservata in azienda, ma senza la possibilità di accesso oppure nello studio del medico competente, il tutto a condizione che si osservino gli obblighi derivati dal Codice sul trattamento dei dati personali. Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio: viene consegnata in copia al lavoratore; viene conservata a carico del datore di lavoro per almeno 10 anni. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 25 agosto. Tuttavia, affinché i soggetti interessati possano adeguarsi alle suddette novità, per il primo anno è previsto un periodo transitorio, fino al 24 agosto 2013.

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