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Oneri di urbanizzazione

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi non deriva solo dal rilascio delle previste autorizzazioni, tale obbligo di pagamento vi è anche quando si va a presentare una denuncia di inizio attività (DIA), o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tale obbligo deriva dal correlato carico urbanistico, quindi è correlato all’attività di trasformazione del territorio. Per calcolare gli oneri dovuti, bisognerà attenersi alla disciplina vigente al momento di presentazione della DIA o della SCIA. L’amministrazione non dovrà considerare mutamenti successivamente avvenuti o richiedere conguagli. Tale chiarimento è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4669 del 4 settembre 2012. Il contributo di urbanizzazione è dovuto al Comune da chi realizza interventi di costruzione e di trasformazione edilizia. Tale contributo che prescinde dalle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e non ha carattere tributario. Il suo importo è determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ottiene dal titolo edificatorio sia dalle spese occorrenti per realizzare queste opere. Nel caso del rilascio del permesso di costruire l’obbligo del pagamento nasce con l’approvazione del progetto, e anche se questo passaggio non avviene vicino alla presentazione della domanda, quindi anche a distanza di anni si dovrà fare riferimento alle tariffe vigenti nel momento del rilascio del permesso e non a quelle, eventualmente più favorevoli, in vigore alla data di presentazione della domanda (Consiglio di Stato, sezione IV, pronunce n. 3116 e n. 1752 del 2011). Il principio di onerosità della concessione edilizia è stato introdotto dalla Legge Bucalossi (n.10/1977) e poi trasferito nel testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001). Da un orientamento consolidato (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 luglio 2012, n.4320) il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale pubblicistica e obbligatoria, di tipo non tributario. È una prestazione di carattere generale che prescinde dalla effettiva realizzazione dell'intervento di urbanizzazione (Consiglio di Stato, sezione V, 22 febbraio 2011, n. 1108). Il presupposto di tale contributo si deve individuare nell’aumento del carico urbanistico, che deriva dalla produzione di un nuovo insediamento urbano o dall'ampliamento di uno già esistente, e conseguentemente dall’aumento delle persone insediate, e dalla correlata successiva domanda di ulteriori servizi collettivi come strade fognature, ecc. La quantificazione del contributo è del tutto indipendente sia dalle spese occorrenti all'amministrazione per realizzare le opere di urbanizzazione sia dall'immediata utilità che il proprietario dell'area riceve in conseguenza di un formale titolo edificatorio. I Comuni devono aggiornare gli oneri di urbanizzazione ogni cinque anni, in conformità alle disposizioni regionali e in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione. Intervenuta la delibera comunale di aggiornamento, ogni trasformazione edilizia può essere assoggettata solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione tabellari previsti dal provvedimento comunale vigente e applicati in relazione alla tipologia e localizzazione della costruzione, oppure all'entità della trasformazione urbanistica. La delibera del Comune per la determinazione degli oneri di urbanizzazione viene considerata dalla giurisprudenza un atto autoritativo ed è soggetta all'ordinario termine di decadenza ai fini della sua impugnazione (60 giorni). Nel caso invece in cui, ci si limiti a contestare non la delibera la concreta quantificazione del contributo di urbanizzazione e il suo ammontare, le controversie riguardano posizioni di diritto soggettivo e sono azionabili nel termine di prescrizione di cinque anni innanzi al giudice amministrativo.

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