Con provvedimento del 15 gennaio 2013 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA da utilizzare per l’indicazione dei dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell’anno solare precedente a quello di presentazione, in applicazione dell’articolo 8- bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010.
L’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, a partire dal 2012, il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che ha sostituito il regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA e di semplificarne la compilazione, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2013 ha approvato le sole istruzioni che sostituiscono quelle approvate, unitamente al predetto modello, con provvedimento del 17 gennaio 2011.
L’adempimento, previsto dalla normativa comunitaria, consente di effettuare il calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Trattandosi di una comunicazione di dati, non ha nulla a che vedere con la dichiarazione Iva per determinare l’imposta dovuta. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che non siano valide le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e non sia possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative, da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro, per l’omessa comunicazione o per l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Sono esonerati dall’adempimento: i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2012 (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane, eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2012 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25.000 euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
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