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Bilancio in forma abbreviata

L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati, la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata, purché nell’esercizio di costituzione, o per due periodi amministrativi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 50 unità. Nel caso delle imprese di nuova costituzione, il possesso dei requisiti deve essere rispettato nel primo esercizio di attività: qualora la durata dello stesso sia inferiore ai dodici mesi, si dovrebbe ritenere che, stando al tenore letterale della disposizione, i predetti limiti dimensionali non debbano essere ragguagliati ad anno. Per quanto riguarda le società preesistenti, tenute a considerare due esercizi consecutivi, i limiti rispettati, per poter invocare la facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata, non devono essere necessariamente gli stessi, potendo anche essere differenti. In altri termini, la società che redige il bilancio in forma ordinaria ha la possibilità di procedere alla redazione dello stesso in forma abbreviata anche nell’ipotesi in cui nel primo dei due esercizi non sono superati i limiti relativi al totale dei ricavi e al numero medio dei dipendenti, mentre nel secondo sono rispettati i parametri riguardanti il totale dell’attivo patrimoniale e il dato relativo al personale. Il comma 8, c.c. stabilisce, che la società decade dal beneficio di redigere il bilancio in forma abbreviata se, per il secondo esercizio consecutivo, supera due dei suddetti parametri dimensionali. La società che redige il bilancio ordinario può usufruire della facoltà di predisposizione in forma abbreviata, a partire dal rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta almeno due dei predetti limiti. La società che redige il bilancio in forma abbreviata è tenuta a predisporre quello ordinario sin dal bilancio relativo all’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati detti limiti.

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