La Manovra di Ferragosto 2011 prevede, a decorrere dal 2012, l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in uso a titolo gratuito o a corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato, in capo alla società concedente, e la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, in capo al soggetto utilizzatore
Entro il 31 marzo 2012 dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione dell’esistenza di beni concessi in uso ai soci, completa dell’indicazione del valore di mercato del diritto e del corrispettivo effettivamente applicato. Lo prevede il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) che stabilisce, tra l’altro, con decorrenza dal 2012, che in capo alla società concedente, i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in uso all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Diversamente, in capo al socio va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l’uso del bene stesso.
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