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Abitazione del coniuge non assegnatario

Il D.L. n. 16/12, convertito in L. 44/2012 lo scorso 26 aprile 2012, interviene sulla tassazione dell’immobile considerato come “ex casa coniugale”. Tale unità, assimilata all’abitazione principale, gode dell’applicazione dell’aliquota ridotta ai fini IMU pari al 4 per mille e della detrazione in ragione della quota di possesso per l’immobile posseduto dal coniuge separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale (art.6, co.3-bis del D.Lgs. n.504/92). Tale diritto spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Con il Decreto Semplificazioni (D.L. 16/2012), invece il coniuge non assegnatario dell’immobile sarà finalmente esonerato dal pagamento dell’IMU. Ai fini Ici, per tale immobile il coniuge non assegnatario ha sempre dovuto pagare l’imposta con riferimento alla propria quota di titolarità, seppur con le agevolazioni spettanti all’abitazione principale applicabili dal 2008 (dunque era esente in applicazione del D.L. n.93/08). Il Decreto Salva Italia (D.L. n.201/11) ha reintrodotto, richiamando il co. 3-bis dell’art.6 del Decreto Ici (D.Lgs. n. 504/92), anche ai fini Imu la previsione fino al 2011 applicata ai fini Ici, che vede la soggettività passiva in capo al coniuge non assegnatario, anche se con applicazione delle agevolazioni previste per il soggetto che abita l’immobile. L’art.4, co.12-quinquies del D.L. n.16/12 interviene sul punto, implicitamente eliminando tale richiamo, affermando che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.” Dunque il soggetto passivo ai fini Imu sarà il coniuge assegnatario (che potrà beneficiare di tutte le agevolazioni per abitazione principale), mentre il coniuge non assegnatario perderà ogni gravame Imu su tale immobile. Si tratta di una previsione che ha una portata limitata all’imposta IMU, non modificando i diritti reali che effettivamente gravano sull’immobile stesso (l’art. 540 c.c. è rimasto immutato). Allo stesso modo non è stata modificata la soggettività passiva con riferimento agli altri tributi.

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