L’abitazione può considerarsi principale se il contribuente risiede e dimora insieme al proprio nucleo familiare nell’immobile: nel caso in cui il contribuente risieda e dimori in immobile diverso da quello del coniuge, entrambi perderebbero le agevolazioni per abitazione principale.
In questo modo si vuole contrastare la prassi, spesso elusiva, che molti contribuenti adottavano, dove uno dei coniugi trasferiva la residenza in un immobile dove in realtà non abitava, al solo scopo di beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale anche su quest’ultimo.
La Cassazione si era già espressa in maniera negativa con la Sentenza n.14389/10 in materia di Ici, ma con il testo del Decreto sul Federalismo fiscale e del Decreto Salva Italia, quindi ante Decreto Semplificazioni, sembrava ci fosse ancora spazio per poter continuare nella iscrizione di residenza disgiunta dei due coniugi.
Nell’IMU il requisito della coesistenza nella dimora del contribuente e dei suoi familiari non era stato fino al Decreto Semplificazioni ufficialmente confermato. L’abitazione principale nel testo originario era “l’immobile in cui il soggetto passivo dimora e risiede”, senza alcun riferimento ai suoi familiari.
Interviene quindi l’art.4, co.5 del D.L. n. 16/12, complicando significativamente le considerazioni.
Tale articolo, modificando la definizione di abitazione principale prevista nel D.L. n. 201/11, interviene inserendo una disposizione di portata ancora più stringente, stabilendo che deve intendersi abitazione principale del contribuente quella nella quale il contribuente ,“...e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
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