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Antiriciclaggio: professionisti

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Nel caso di violazione della norma sulla circolazione del contante, viene prevista una pena pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto dell’oblazione ex art. 16 della L.689/1981 effettuando il pagamento di una somma ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. Nei confronti dei professionisti, nel caso di omessa segnalazione delle infrazioni al MEF non si applica il beneficio dell'oblazione, cioè della riduzione delle sanzioni irrogate. Ad essi si applicherà una sanzione che va dal 3 al 30% dell'importo trasferito e non segnalato. Con un importo minimo di tremila euro. Se un cliente del professionista viola queste disposizioni, trasferendo denaro contante oltre la soglia, subirà l'irrogazione di una sanzione dall'1 al 40 per cento. La penalità potrà essere ridotta con l'oblazione. Invece il professionista dovrà pagare la sanzione piena dal 3 al 30 per cento.

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