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Assegni familiari

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge. A chi spetta:
  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Cosa spetta e per chi spetta: Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico. E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente. I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i figli o equiparati anche se non conviventi:
                   di età inferiore a 18 anni;                    apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);                    universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);                    inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
                    di età inferiore a 18 anni;                     apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);                     universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);                     inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente. Non devono essere dichiarati tra i redditi:
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
  • le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari.

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