- a tutti i lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- ai disoccupati;
- ai lavoratori in mobilità;
- ai cassintegrati;
- ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e presentino redditi inferiori a quelli determinati a tale fine annualmente;
- dall'1.1.1998 anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/95, purché non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati;
- e dall'1.1.2005 anche al coniuge dell'avente diritto.
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP”. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
- all’INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
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