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Assegno congedo matrimoniale

Viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. Cosa spetta:
  • 7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi;
  • solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai lavoratori con contratto part-time verticale.
A chi spetta: L’assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
Spetta anche:
  • ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
  • ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati. A chi non spetta: L’assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di:
  1. impiegati;
  2. apprendisti impiegati;
  3. dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  •  
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta; Mentre i lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali :
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Inps.
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
  • Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

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