Un assegno protestato è un assegno nei confronti del quale è stato avviato un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma in esso specificata. Tale procedimento viene, generalmente, gestito da un notaio o da un ufficiale giudiziario. L’incasso della somma non avviene neanche se l’assegno è presentato in banca per l'incasso nei tempi utili specificati dalla legge.
Un assegno protestato in sostanza, prevede un procedimento volto a tutelare il soggetto creditore, ossia colui cha ha ricevuto il titolo di pagamento dal quale, però, non può ottenere il denaro a causa, ad esempio, dello scoperto di conto che sussiste. La tutela è gestita attraverso anche un processo di persecuzione di chi ha emesso l’assegno protestato e di eventuali “giranti”.
L’istituto del protesto ha validità probatoria, essendo un atto pubblico, che può anche essere impugnato in sede di giudizio: esso attesta il mancato pagamento.
In caso di assegno protestato anche le Banche corrono ai ripari nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo di pagamento discusso. Gli Istituti, infatti, rilasciano una dichiarazione in cui si attesta l’avvenuta presentazione dell’assegno nel rispetto dei tempi utili, ma che il medesimo non è stato pagato. Tale dichiarazione, presentata in Camera di Commercio, comunica il protesto e inserisce il nominativo del titolare del conto corrente che sarà inserito nell’apposito elenco dei “protestati”.
La prima fondamentale conseguenza per chiunque emetta un assegno poi protestato è l’iscrizione presso la CAI, ossia la Centrale di Allarme Interbancaria. Ma vediamo meglio la procedura.
- Ad assegno non pagato per mancanza di copertura, al soggetto che ha emesso il titolo è segnalato (telegramma o raccomandata), con preavviso di revoca a 60 giorni (per il pagamento), l’avvio della procedura del protesto.
- Se il soggetto copre l’assegno entro questi 60 giorni (pagamento tardivo), dovrà versare anche i cosiddetti interessi legali, le spese di protesto e una penale di circa il 10% dell’importo dell’assegno.
- Se il pagamento non viene effettuato neanche entro i 60 giorni, il soggetto è inserito presso l’elenco Protestati del CAI dove rimarrà anche dopo l’eventuale pagamento della somma specificata nell’assegno (con tutte le gravi conseguenze collegate).
Se abbiamo emesso un assegno protestato abbiamo 60 giorni per coprirne la somma ed evitare l’inserimento del nostro nome nella lista della CAI.
Possiamo recarci in Banca (la medesima di cui abbiamo rilasciato l’assegno), ma anche presso il notaio o il pubblico ufficiale che ha “elevato il protesto”. Naturalmente, possiamo anche pagare la somma direttamente al nostro creditore che potrà, quindi, rilasciare in banca la quietanza.
Un assegno protestato comporta conseguenze gravi per il soggetto che l’ha emesso. E’ utile comunque, sapere cosa fare per favorire la cancellazione del protesto:
- Presentare un’istanza di riabilitazione presso il Tribunale, trascorso un anno dalla “levata del protesto”. E’ necessaria la consulenza e assistenza di un legale per la presentazione della documentazione necessaria.
- Attendere 5 anni, periodo oltre il quale il Protesto è automaticamente cancellato in base alle disposizioni di legge.
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