L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subito dai dipendenti, ad eccezione dei casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta che abbiano provocato il decesso del lavoratore, l’inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero l’inabilità temporanea che provochi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
L’assicurazione comprende anche gli infortuni in itinere durante il normale percorso casa lavoro o durante la pausa pranzo, dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti.
Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito: sovrintendenti ai lavori, soci di società e cooperative, medici esposti a RX, dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, dirigenti e sportivi professionisti dipendenti.
Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose (addetti all’uso di macchinari pericolosi, occupati in opifici e laboratori, ecc.) .
Sono ritenute rischiose le attività:
- svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- svolte in ambienti in cui si fa uso di tali macchine;
- complementari o sussidiarie alle attività rischiose;
- per cui c’è presunzione di rischio (es.. lavori edili e stradali, in magazzini e depositi, mansioni di nettezza urbana e così via).
L’assicurazione è obbligatoria anche quando i macchinari pericolosi sono adoperati in via transitoria o utilizzati per prova, presentazione pratica o esperimento.
La spesa per l’assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 febbraio di ogni anno, termine per l’autoliquidazione dei premi INAIL con il calcolo della regolazione a consuntivo dell’anno precedente e della rata anticipata per l’anno in corso.
Il datore di lavoro deve dichiarare le retribuzioni pagate nell’anno precedente, calcolarne il premio anticipato e detrarre eventuali agevolazioni contributive. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.
L’entità del premio varia in relazione a tipologia d’impresa, attività svolta e andamento infortunistico aziendale.
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