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Assicurazioni: nuovo modello

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Il modello presenta alcune novità nella composizione dei quadri e recepisce le modifiche sulla competenza degli uffici fiscali in materia di imposta sulle assicurazioni introdotte dal provvedimento direttoriale del 5 febbraio scorso. In particolare nel citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha modificato la ripartizione dei compiti e ha attribuito le competenze tra gli uffici, con esclusivo riferimento all'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Fino allo scorso anno, la competenza in materia era affidata unicamente agli uffici territoriali. Ora invece, le attribuzioni delle funzioni sono state ridisegnate sulla base delle attività da svolgere e della tipologia di contribuente sottoposto al controllo. I dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle Province, distinti per contratto ed ente di destinazione, da presentare all’Agenzia esclusivamente con modalità telematica sono:
  • numero di polizza;
  • codice fiscale del proprietario del veicolo;
  • indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
  • targa del veicolo;
  • sigla della provincia;
  • aliquota d’imposta;
  • ammontare del premio;
  • ammontare dell’imposta;
  • totale premio e totale imposta riferito a ciascuna Provincia.
Il nuovo modello è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato a decorrere dalla denuncia annuale relativa al 2012, da presentare entro il 31 maggio 2013, e dalla denuncia mensile relativa ad aprile 2013, da presentare entro il successivo mese di maggio. Le imprese di assicurazione con sede nella UE o nello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, operanti nel territorio nazionale in libera prestazione di servizi, devono trasmettere mensilmente la denuncia e annualmente i dati analitici dei singoli contratti, entro lo stesso termine previsto per i soggetti con sede in Italia.

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