La riforma del lavoro attualmente in discussione in Parlamento tocca anche degli aspetti di carattere fiscale. In particolare, viene previsto che dal 2013 la percentuale di deducibilità delle auto aziendali passa al 40% al 27,5%.
Ai fini delle imposte sui redditi l'art. 164 del TUIR prevede sostanzialmente due ipotesi di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riguardanti i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese: piena deducibilità per le auto strumentali e adibite a uso pubblico; limitata deducibilità per le altre ipotesi.
L’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1, del T.U.I.R. individua i mezzi di trasporto che danno luogo all’integrale deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relativi all’utilizzo degli stessi, laddove destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. L'Amministrazione finanziaria nelle CC.MM. 13 febbraio 1997, n. 37/E e 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha affermato che vanno considerati quali veicoli “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa” quelli “senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata”, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio. Altra ipotesi di deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi concerne i veicoli per il trasporto pubblico (art. 164, comma 1, lett. a, n. 2), cioè quei veicoli per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pubblica amministrazione che attesti tale destinazione. Si pensi, a titolo di esempio, alle autovetture adibite al servizio taxi.
L’art. 164 del Tuir prevede poi la deducibilità limitata nella misura del 40 per cento con riguardo alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e nella misura dell'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti che esercitano attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (sono esclusi gli agenti immobiliari ed i promotori finanziari).
Ora la riforma del lavoro prevede la riduzione dal 40% al 27,5% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai suddetti veicoli. Rimane invece invariata la deducibilità per gli agenti e rappresentanti (80%) e per la auto strumentali e per quelle adibite a uso pubblico (deducibilità integrale). La minor deducibilità delle spese dovrebbe decorrere dal l'esercizio 2013. Con effetto già sugli acconti di giugno di quell’anno.
Un’ulteriore novità riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, di cui alla lett. b-bis) del comma 1, del citato art. 164 poiché la riforma del lavoro riduce dal 90% al 70% la deducibilità delle spese e dei componenti negativi sostenuti dall’impresa.
Novità anche per le auto concesse in uso promiscuo agli amministratori per le quali le spese sostenute dall’impresa eccedenti il fringe benefit saranno deducibili in misura pari al 27,5% (in luogo dell’attuale 40%), ferma restando la deduzione di un importo pari al fringe benefit come spesa per prestazioni di lavoro.
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