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Bilancio 2011

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 Entro il prossimo 29 aprile 2012, le società di capitali devono convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio relativo al 2011. Il termine ordinario cade, infatti, a 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta. Gli amministratori di una società devono predisporre il progetto di bilancio d’esercizio, composto da:
  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa.
e trasmettere il progetto, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte, al Collegio sindacale o al revisore almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea (tale termine di 30 giorni non vale per le Srl senza organo di controllo; in tal caso, infatti, gli amministratori, dopo aver predisposto il progetto di bilancio e averlo approvato, procedono direttamente al deposito dello stesso e della Relazione sulla gestione presso la sede sociale). Il progetto di bilancio deve rimanere depositato in copia presso la sede della società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci o dell’eventuale organo di controllo contabile, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione. Quello che gli amministratori redigono è solo un progetto di bilancio: affinché esso acquisisca efficacia giuridica, è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, entro precisi termini individuati dall’art. 2364, comma 2 del c.c.. E’ possibile avere:
  • un termine ordinario;
  • un termine straordinario;
  • un termine diverso previsto dallo statuto.
Il termine ordinario previsto per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ultimo scade il 29 aprile 2012 (quest’anno è, infatti, bisestile). L’assemblea ordinaria può anche essere convocata per l’approvazione del bilancio entro il termine straordinario di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi, entro il 28 giugno 2012. Tali ipotesi particolari sono quelli specificamente previste dall’art. 2364 del c.c., ossia:
  • società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all’interno della redazione sulla gestione che accompagna il bilancio. Lo statuto della società può, altresì, prevedere un termine diverso e inferiore rispetto ai precedenti. In questo caso, dovrà essere rispettato tale minor termine. Si precisa che i termini sopra indicati si riferiscono al giorno della prima convocazione dell’assemblea; pertanto, il bilancio può essere effettivamente approvato anche successivamente se l’assemblea si costituisce e delibera in seconda convocazione. Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (quindi, entro il 29.05.2012 nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni), presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente, corredato da:
  • la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
  • la relazione del collegio sindacale o dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
  • il verbale di approvazione del bilancio.
In caso di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci entro i termini previsti dallo statuto, gli amministratori e i sindaci sono puniti ciascuno con la sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197. La data in cui viene approvato il bilancio 2011 si riflette sui termini per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO 2012 a titolo di saldo 2011 e primo acconto 2012. A tal proposito, si distinguono i seguenti casi:
  • approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • approvazione del bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni, ma entro il termine straordinario di 180 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • mancata approvazione del bilancio entro il termine ordinario di 120 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • mancata approvazione del bilancio entro il termine straordinario di 180 giorni: pagamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

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