Le fatture dei lavori di ristrutturazione della casa o risparmio energetico che possono beneficiare delle detrazioni fiscali (50% e 65%) devono avere i requisiti formali previsti dalla legge.
La normativa non pone limiti al numero di fatture presentate: se nello stesso cantiere operano più imprese il contribuente può richiedere singole detrazioni per ogni intervento presentando la fattura rilasciata dal falegname, dall’idraulico, dall’elettricista, dal muratore e così via. Sono ammesse più fatture anche quando i lavori sono svolti da un’unica ditta ad esempio in caso di fatture di acconto e saldo.
L’intestatario della fattura deve coincidere con chi paga i lavori e, soprattutto, con chi richiede la detrazione fiscale relativa agli stessi. Non è obbligatorio che si tratti del proprietario essendo ammessi ai bonus casa anche i detentori dell’immobile, ad esempio il convivente del proprietario purché sussista un legame ufficiale, l’inquilino o chi vanta sull’immobile un diritto reale di godimento. In caso di convivenza è consigliabile stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito.
L’indirizzo dell’intestatario della fattura deve coincidere con quello di residenza al momento dell’emissione del documento.
Per il riconoscimento della detrazione fiscale fa fede la data del bonifico di pagamento dei lavori. Anche quindi se la fattura è stata emessa prima del 6 giugno 2013, quando la detrazione prevista era del 55%, se il pagamento è stato effettuato dopo questa data il contribuente avrà diritto alla detrazione 65%.
E’ sempre consigliabile elencare nella fattura le singole voci dei lavoro eseguiti con i rispettivi costi. Non è più obbligatorio invece indicare separatamente il costo della manodopera .
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