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Le specifiche per la cancellazione ipoteche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le specifiche per la trasmissione telematica della comunicazione certificante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche. Dal 1 gennaio 2015 tutte le banche, intermediari finanziari, enti previdenziali dovranno utilizzare obbligatoriamente, per la cancellazione d’ipoteca, il procedimento online, senza alcun onere per il debitore. La norma si applica ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi a partire dal 2 giugno 2007 ma, il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del Tub ha esteso la procedura di cancellazione semplificata anche alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate dal creditore, ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile. Questa procedura prevede che la banca o l’intermediario finanziario, l’ente previdenziale, concedente il mutuo o il finanziamento:
  • rilasci al debitore una quietanza certificante la data di estinzione dell’obbligazione;
  • e trasmetta, entro 30 giorni dalla stessa data, la relativa comunicazione al conservatore secondo specifiche modalità.
Una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.    

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