La compilazione della scheda carburante, è l’unica procedura consentita a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa Iva oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap. Lo stabilisce la Ctr del Lazio nella sentenza n. n. 223/04/2012 del 10 luglio 2012 la quale non ha ritenuto ammissibile prova per equipollente quale ad esempio la perizia di parte fornita dal contribuente.
La scheda carburante trova compiuta regolazione nel DPR 10 novembre 1997, n. 444 che dispone espressamente (art. 1) che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite sulle schede stesse il cui modello era approvato nello stesso DPR. Le annotazioni sono sostitutive della fattura. La scheda deve essere istituita per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, e deve contenere oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante. Il distributore di carburante indica nella scheda, per ogni rifornimento, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso. Le schede vanno quindi registrate nella contabilità annotando il numero dei chilometri percorsi rilevabile dal dispositivo esistente nel veicolo.
La scheda carburanti è stata oggetto numerose volte di giudizi da parte sia dei giudici di merito che dei giudici di legittimità. Da ultimo si cita una controversia nata da un accertamento per l’anno 2003 che disconosce, tra l'altro, la deducibilità di costi per carburante per omessa o incompleta compilazione delle schede carburanti previste dalla normativa fiscale quale prova del costo sostenuto. In sede di primo giudizio la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti ha parzialmente accolto il ricorso, confermando alcune riprese e annullando in parte la ripresa relativa all'indeducibilità dei costi per carburante consentendo la deduzione sulla base di una perizia giurata di parte che attestava l'inerenza, la competenza e l'esatta quantificazione dei costi sostenuti.
In sede di appello invece i giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio hanno accolto le richieste dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che “per essere deducibili le spese per carburante devono risultare, che ai fini della prova della loro sussistenza e inerenza, da schede carburante complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte”. In sostanza i giudici hanno confermato che la scheda carburante, completa in tutte le sue parti, è l'unico mezzo per portare legittimamente in deduzione le spese relative ai carburanti per autotrazione; non è quindi ammessa alcuna prova per equipollente.
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