Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 9 del 10 aprile 2012, ha chiarito che in caso di trasferimento d’azienda il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente, compresa l’anzianità di servizio maturata che è utile per accedere alle prestazioni a sostegno del reddito.
Il C.N.O. dei C.d.l. ha avanzato richiesta d’interpello per capire se, ai fini dell’anzianità necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali, ivi compresa la CIG in deroga, per l’anzianità dei lavoratori occupati presso aziende interessate da procedure rientranti nel disposto dell’art. 2112 c.c., si debba tener conto della data di prima assunzione, in quanto in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua ad ogni effetto.
In via preliminare, il M.L.P.S. rammenta che per usufruire degli ammortizzatori sociali devono sussistere sia delle condizioni oggettive legate alle vicende aziendali, sia alcuni requisiti soggettivi in capo ai soggetti interessati, tra i quali una durata minima dell’anzianità di servizio. Per esempio, per accedere alla C.I.G.S. bisogna dimostrare un valido rapporto di lavoro subordinato e almeno 90 gg di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento.
Per rispondere al quesito posto, il M.L.P.S. precisa che anche se si verifica il trasferimento dell’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente. In altre parole, muta il titolare dell’azienda senza, però, che la modifica soggettiva del datore di lavoro comporti alterazioni nell’ambito dei rapporti di lavoro già stipulati. Ciò significa che il lavoratore “conserva” le prestazioni soggettive che trovano fondamento nell’originario contratto di lavoro, i diritti acquisiti e maturati nel proprio patrimonio eil complessivo regolamento negoziale del rapporto di lavoro senza che i motivi che hanno spintol’impresa alla cessione influiscano negativamente sul rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa,anche in caso di crisi aziendale. Pertanto, la continuità del rapporto di lavoro deve essere considerata come una tutela che opera sia sul piano individuale che sostanziale del dipendente.
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