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Certificazione di redditi e ritenute

I modelli di certificazione, che il sostituto d’imposta è tenuto a trasmettere al soggetto percipiente che attesta l’avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata, possono essere di tre tipi: il CUD - certificazione unica dei redditi, il CUPE - certificazione degli utili e dei proventi equiparati e la certificazione per lavoratori autonomi. Questo obbligo riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, gli enti pensionistici e, in generale, i sostituti d’imposta, tenuti a rilasciare i diversi modelli attestanti i redditi erogati e le relative ritenute operate lo scorso anno. La certificazione unica dei redditi (CUD) è il modello che contiene i dati riguardanti i redditi corrisposti sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a tassazione separata, le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata all’Inps e all’Inpdap. Va recapitato al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, insieme alla scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef.   La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) riguarda gli utili e i proventi corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. I percettori delle somme devono utilizzare i dati contenuti nel Cupe per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite. La certificazione per i lavoratori autonomi viene redatta in forma libera e deve contenere, oltre ai dati identificativi del sostituto d’imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l’importo lordo delle somme corrisposte, l’ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, oltre al periodo di erogazione del compenso. Questa certificazione si utilizza per gli importi corrisposti, e assoggettati a ritenuta d’acconto, per le prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e le provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta. Entro la stessa data vanno certificate le ritenute di acconto operate dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi, e le ritenute di acconto che banche e Poste italiane trattengono al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici. Ai sensi dell’art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998 le certificazioni devono essere consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti oppure entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

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