Il Codice Privacy prevede concrete disposizioni in merito al trattamento dei dati tramite strumenti informatici. Nello specifico, l’allegato B del Codice contiene il Disciplinare Tecnico ossia una serie di modalità tecniche necessarie ad adottare concretamente le misure minime per la sicurezza dei sistemi. Tali misure dovranno essere adottate dal titolare, dal responsabile o dall’incaricato.
La normativa prevede che il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autorizzazione per i quali siano, comunque, previsti specifici profili di autorizzazione in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Periodicamente, e comunque con cadenza annuale, occorre verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
I dati personali devono essere protetti anche dal rischio di intrusione esterna e dall’azione di programmi in grado di violare la privacy. Per questo dovranno essere predisposti idonei strumenti elettronici che siano in grado di prevenire la vulnerabilità dei sistemi e correggano eventuali difetti, quali antivirus, antispyware e firewall, da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
Almeno una volta l’anno occorre provvedere all’aggiornamento dei sistemi in modo da correggere gli errori. Questa operazione potrà essere facilmente compiuta anche tramite il download da Internet di patch o di service pack ossia di nuove versioni dei sistemi operativi e dei vari programmi applicativi.
I soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi possono farlo se dotati di credenziali di autenticazione che consistono in un codice associato all’incaricato e una parola chiave riservata e segreta, conosciuta solamente dall’incaricato ovvero con l’utilizzo di smart card individuali. Il codice associato all’incaricato ossia lo user-id o user-name, una volta utilizzato, non può essere assegnato ad altri soggetti, neppure in tempi diversi.
Gli incaricati dovranno essere sensibilizzati ad adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della parola chiave nonché la diligente custodia dei dispositivi in uso esclusivo dell’incaricato e a non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento (i sistemi, a tal fine, permettono di predisporre uno screen saver con richiesta di password).
La parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri ovvero, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, in un numero di caratteri pari al massimo consentito dal sistema. Non deve contenere riferimenti riconducibili all’incaricato e deve essere modificata dall’incaricato stesso al primo utilizzo dello strumento elettronico e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili la parola chiave deve essere modificata ogni tre mesi.
Le credenziali di autenticazione non utilizzate dopo sei mesi dovranno essere disattivate.
Particolare importanza rivestono gli archivi cartacei soprattutto nei casi in cui, al loro interno, sono contenuti dai sensibili relativi ai dipendenti, informazioni concernenti procedimenti disciplinari, dati giudiziari relativi a partecipazioni a gare o informazioni connesse alle transazioni commerciali come ad esempio fatture o contratti.
Ai responsabili del trattamento dovranno essere impartite specifiche istruzioni per iscritto che prevedano la custodia di atti e documenti. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari può essere consentito anche dopo l’orario di chiusura ma deve essere controllato. E’ necessario, pertanto, adottare policy finalizzate alla gestione dei dati cartacei contenuti negli archivi. In tal caso è necessario che venga eseguito il controllo degli accessi dei lavoratori, preventivamente autorizzati, nei locali in cui sono custodite tali banche dati. Questa operazione può essere eseguita tramite l’installazione di un lettore badge che consenta il riconoscimento del soggetto autorizzato e ne permetta l’accesso.
L’art. 123 del Codice Privacy ha fissato a sei mesi il limite temporale per la conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di fatturazione, pagamenti in caso di interconnessione e di commercializzazione di servizi. E’ prevista, inoltre, la conservazione dei dati di traffico telefonico relativi ai servizi offerti per tutti i fornitori di servizi di comunicazione al fine di accertare e reprimere i reati.
Il fornitore sul quale incombe l’obbligo di conservare i dati di traffico ai sensi dell’articolo 132 del Codice è quello che mette a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione. Con il termine “servizi di comunicazione elettronica” devono intendersi quelli consistenti nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche.
L’obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, nonché i dati inerenti al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni. In particolare, sono oggetto di conservazione i dati che i fornitori sottopongono a trattamento per la trasmissione della comunicazione o per la relativa fatturazione.
Allo scadere dei termini previsti dalle disposizioni vigenti i dati di traffico sono resi non disponibili per le elaborazioni dei sistemi informativi e le relative consultazioni. Dovranno essere cancellate o rese anonime anche le informazioni contenute in data base e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery).
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