Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2013, chiarisce quale sia la corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti al settore dell'artigiano, agricoltura e commercio.
L’impresa familiare può avvalersi di pensionati e lavoratori impiegati a tempo pieno presso altri datori di lavoro, senza che questi ultimi debbano iscriversi presso gli enti previdenziali o riconoscerli come veri e propri dipendenti.
La norma considera di tipo occasionale le prestazioni rese entro il limite quantitativo dei 90gg, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue.
Sono considerate di tipo occasionale i rapporti instaurati tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
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