- La sospensione delle rate è possibile fino a 12 mesi, anche nei confronti dei clienti con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
- La norma riguarda i mutui di importo fino a 150.000 euro, accesi per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.
- Possono beneficiarne i clienti con un redito imponibile fino a 40.000 euro annui, che hanno subito o subiscono nel periodo di riferimento (fino al 30 giugno 2012) eventi particolarmente negativi fra cui perdita dell'occupazione o ingresso in cassa integrazione.
- Le domande possono essere presentate entro il 31 luglio.
- Alla sospensione delle rate dei mutui potrà accedere soltanto chi ancora non ne ha usufruito.
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