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Condizioni per il riscatto del corso di laurea

Condizioni per il riscatto:
  • Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
  • Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.
Domanda di riscatto laurea - presentazione ON LINE Il cittadino,dopo essersi dotato di PIN, deve presentare la domanda di riscatto laurea tramite accesso telematico nella sezione blu dei Servizi Online attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Per tipologia di utente > Cittadino > Riscatto di laurea. Calcolo dell'onere di riscatto L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995. Periodi da riscattare che si collocano fino al 31/12/1995 Se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente fino al 31 dicembre 1995, l’importo della somma da versare sarà determinata con i criteri previsti dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica); l’onere sarà diverso in rapporto a fattori variabili quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni. In presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 (sistema retributivo), il sistema di calcolo sopra descritto si applicherà anche nel caso in cui i periodi da riscattare si collochino successivamente alla predetta data. La determinazione dell’onere di riscatto dipende da molteplici fattori: età, periodo, anzianità assicurativa totale, retribuzione percepite negli ultimi anni. Periodi da riscattare che si collocano dopo il 31 dicembre 1995 Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Ipotizziamo che un soggetto voglia riscattare n.4 anni di laurea che si collochino dopo il 31/12/1995 e che presenti domanda di riscatto nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti il 30 marzo 2011; considerando una retribuzione lorda nel periodo 01/04/2010 – 31/03/2011 pari a €.32.170,00: L’importo da pagare per riscattare n.4 anni è pari a €.42.464,4 (32.170x33% =10.616,1 x 4 anni = 42.464,4) INNOVAZIONI DAL 01.01.2008 (LEGGE N. 247/2007) Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:
  • il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
  • la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero.
Riscatto laurea richiesto dai soggetti inoccupati. La facoltà (circ. n.29 del 11.03.2008) è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, in Italia o all’estero. L'onere dei periodi da riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (vigente nell'anno di presentazione della domanda) Per l'anno 2012 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00.(Circolare n.14 del 03.02.2012). A detto importo va applicata l'aliquota del 33%. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato presentando domanda nel corso del 2012 dovrebbe pagare, per un anno di corso , un importo pari a €.4.926,90. Il calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collochino ante 1 gennaio 1996, richiesti da non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato con calcolo contributivo ed anche ai fini pensionistici non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto.Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Nel caso il richiedente non abbia un reddito personale, il contributo è detraibile nella misura del 19 per cento dell’importo stesso, dall’imposta dovuta dai soggetti nei confronti dei quali l’interessato risulti fiscalmente a carico. Il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del FPLD e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato potrà quindi inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia stato iscritto, quella di preferenza.

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