Nel caso in cui un lavoratore beneficia del congedo parentale in maniera frazionata durante una settimana corta, dal Lunedì al Venerdì, e il Lunedì successivo riprende l’attività lavorativa, il Sabato e la Domenica non vanno conteggiati come congedo parentale. Lo chiarisce la Fondazione Studi C.d.l. in un quesito del 9 maggio scorso precisando altresì che la giornata del Sabato, qualora il normale orario sia concentrato nell’arco di cinque giorni settimanali, deve qualificarsi semplicemente agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore.
Gli esperti della Fondazione Studi C.d.l. hanno chiarito qual è la gestione della trattenuta da operare per conto del datore di lavoro in caso di assenza per maternità facoltativa fruita in modo frazionato.
I Consulenti del lavoro richiamano il messaggio n. 28379/2006 dell’INPS, il quale stabilisce che nell’ipotesi in cui il lavoratore, immediatamente dopo un periodo di congedo parentale, fruisca di giorni di ferie o malattia riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computati in conto congedo parentale. Per chiarire meglio la disciplina, i C.d.l. fanno due esempi al riguardo. Dunque, se nella prima settimana (dal Lunedì al Venerdì) un lavoratore beneficia del congedo parentale, mentre nella seconda settimana (sempre dal Lunedì al Venerdì) il lavoratore è in ferie o in malattia, riprendendo quindi l’attività lavorativa il Lunedì successivo le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiate come congedo parentale. Il secondo esempio, invece, riguarda un lavoratore che beneficia, senza interruzione di un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale. In tal caso, al contrario dell’esempio precedente, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
A tal proposito, la Suprema Corte, con la sentenza del 5 maggio 2012, ha precisato che, in presenza di congedo parentale frazionato, non possono essere considerate come lavorative tutte le giornate in cui la prestazione non sarebbe comunque dovuta. Inoltre, se rientrino sul posto di lavoro il Venerdì, essi hanno diritto al calcolo del periodo complessivo con esclusione dei giorni di Sabato e Domenica successivi. Pertanto, quando il lavoratore, senza interruzione di continuità, faccia proseguire a un tale periodo di congedo assenze per ferie o malattia, tali giornate non saranno computate come fruite a titolo di congedo parentale.
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