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Conti correnti e depositi: ritenuta 20 per cento

Tra le novità per i correntisti italiani, oltre all’imposta di bollo e al recente conto corrente di base a zero spese per pensionati fino a 1.500 euro e titolari di Isee non superiori a 7.500 euro, si ricorda la tassazione sulle rendite finanziarie, che colpisce interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti. La manovra bis o di Ferragosto, il D.L. n. 138/11 convertito in Legge n. 148/11 ha previsto la riduzione della tassazione di redditi di natura finanziaria, dal 27 al 20%. Una nuova aliquota che dal 1° gennaio 2012, si applica alla generalità dei redditi individuati all’articolo 44, comma 1 del Tuir. Tra i redditi compresi nell’articolo 44 del Tuir, vi sono specifiche tipologie di essi che, se erogate da un sostituto d’imposta o da un intermediario, sono sottoposte a imposizione tramite ritenuta o imposta sostitutiva. In queste tipologie di redditi vi rientrano gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti corrisposti ai titolari di questi, anche se rappresentati da certificati, bancari e postali. Su tali redditi costituiti da interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti corrisposti ai titolari di questi, le banche e le Poste italiane spa attuano una ritenuta che, dal 1° gennaio 2012, è prevista nella misura del 20 per cento e non più del 27%. Rimane fermo però il regime di non imponibilità per gli interessi e altri proventi corrisposti a soggetti non residenti, derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che allora non si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del D.L. n. 46 del 1976, convertito con Legge n. 249/1976, gli istituti di credito devono versare ogni anno un acconto delle ritenute. Tale acconto deve essere commisurato alle ritenute dovute per il periodo d’imposta precedente e che viene diviso in due parti di uguale importo, ciascuna delle quali pari al 50 per cento dei versamenti dovuti per il periodo precedente. Sono soggetti alla ritenuta alla fonte, con la minore aliquota del 20%, gli interessi e gli altri proventi dei certificati di deposito bancari. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dai conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, la ritenuta del 27% continua ad applicarsi sulla parte di essi maturata fino al 31 dicembre 2011, visto che quella al 20 per cento trova applicazione relativamente ai proventi maturati con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

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