Collaborare nell'azienda o nella realtà produttiva della propria famiglia , ma in quale modalità?
Nell'approfondimento di oggi, passiamo in rassegna tre diverse tipologie di inquadramento professionale che possono riguardare proprio la circostanza di una collaborazione "familiare".
Contratti di lavoro: lavoro subordinato
L'articolo 2094 del codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato in questo modo: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Deve inoltre essere presente una carattere gerarchico ed un ruolo ben definito tra datore di lavoro e dipendente.
Non è un caso, infatti, che vengano denotate alcune linee guida per determinare questo tipo di contratto di lavoro.
Si deve prevedere:
- poteri direttivi (istruzioni), di controllo (verifica) e disciplinari (sanzioni);
- retribuzione periodica;
- inserimento nell’organizzazione produttiva aziendale;
- obbligo di comunicare presenze e assenze dal posto di lavoro;
- strumenti del datore di lavoro per svolgere l’attività;
- osservanza di un orario di lavoro;
- necessità di concordare le ferie.
Contratto di lavoro a titolo gratuito
Sebbene per la legge un contratto di lavoro è stipulato a titolo oneroso, esistono delle casistiche nelle quali può essere esercitato anche a titolo gratuito, ovvero senza ricompensa.
Rientra in questa casistica il lavoro svolto da congiunti del datore di lavoro stesso (coniuge, parente, affine, convivente).
Anche in questo caso, tuttavia, la normativa prevede che:
- l'impresa sia gestita ed organizzata con criteri familiari;
- l'attività sia offerta in favore al coniuge professionista;
- l'attività lavorativa sia offerta in favore di un socio di maggioranza o amministratore unico di una società di persone.
Contratti di lavoro: la modalità della prestazione occasionale
La modalità della prestazione occasione è da considerarsi una soluzione interessante qualora la collaborazione con la realtà del familiare non sia continuativa e pertanto non necessiti dell'iscrizione nella gestione assicurativa.
È fondamentale pertanto non solo che non ci sia continuità ma anche che no vi sia sistematicità e stabilità nei compiti e nelle mansioni.
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